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Legge 24/02/2006 n. 52Art. 10. 1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile è sostituito dal seguente: "Art. 538. - Nuovo incanto. - Quando una cosa messa all'incanto resta invendu- Legge 24/02/2006 n. 52 – Riforma delle esecuzioni mobiliari. ta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente". Art. 11. 1. Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: "4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinchè questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata". Art. 12. 1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna". Art. 13. 1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 185. Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice". Art. 14. 1. L'articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 616 - Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, os- servati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile". Art. 15. 1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile". Art. 16. 1. Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza". Art. 17. 1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore". Art. 18. 1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni a) al primo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "degli articoli 615, secondo comma, e 619" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 615 e 619" b) dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti: "Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del Legge 24/02/2006 n. 52 – Riforma delle esecuzioni mobiliari. pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis" c) all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo". Art. 19. 1. Alla legge 28 dicembre 2005 n. 263, all'articolo 1, al comma 3, lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) è abrogato. Art. 20. 1. L'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 165. - (Partecipazione del creditore al pignoramento). - All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi". Art. 21. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi del- l'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonchè ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore. Art. 22. 1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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